Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Salvaguardia risorse stanziate in capitolo di bilancio)
1. In deroga al comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.