All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un massimo di 100.000 euro
2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dieci anni.
3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un massimo di 100.000 euro.