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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indennizzi per interruzione degli appalti pubblici di servizi)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente.