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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.046. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.046.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

  1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:
   g) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;
   h) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;
   i) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
   j) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
   k) la dimensione massima dei gruppi;
   l) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

  3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a so milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.