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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.043. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.043.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori con figli di età inferiore ai 14 anni la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus dell'importo di 800 euro mensili da utilizzare per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per il pagamento dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socio educativi territoriali, dei centri estivi, degli oratori e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa. Il bonus di cui al presente comma è alternativo alla fruizione del beneficio previsto dai commi 1, 3 e 5 e viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;
   b) al comma 11, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «3.400 milioni di euro»;
   c) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a 1.338,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

  2. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età,» sono soppresse e le parole: «limite massimo complessivo di 1000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «limite di 1.200 euro mensili».