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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.042. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.042.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)
   All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020»;
   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e del lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».