Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 201,6, n. 189)
1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».