Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.