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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.40. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.40.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese dei 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 120 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.