stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.34. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.34.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 20.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ammessi a contributo gli imprenditori agricoli che abbiano danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e che abbiano dovuto cessare la propria attività in ragione del contagio o dell'obbligo di quarantena, proprio o dei propri familiari. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione di apposita documentazione, con le modalità previste dagli articoli 5 e successivi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le ulteriori modalità applicative. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.