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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.093. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.093.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)

  1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuate, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
  2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.