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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.087. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.087.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità lavoratori stagionali)

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali di imprese operanti in qualunque settore economico il cui codice Ateco rientra tra gli esercizi chiusi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al comma precedente del presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.