Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Integrazione alle erogazioni straordinarie ENASARCO per l'emergenza COVID-19)
1. Ai soggetti idonei a percepire le erogazioni straordinarie Enasarco per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per i quali Enasarco non garantisce le prestazioni per esaurimento delle risorse, è garantito il trattamento economico assistenziale previsto.
2. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, Enasarco comunica al Ministero dell'economia l'ammontare delle risorse mancanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e ad adottare le modalità di trasferimento delle risorse a favore di Enasarco.