Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)
1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:
a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico.