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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.0301. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.0301.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

  1. Le Aziende Sanitarie Locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la Regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti e/o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o i servizi oggetto di reinternalizzazione.
  2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di converisone del presente decreto.