Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Misure di sostegno per i professionisti sanitari in attività durante il periodo di emergenza epidemiologica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche a tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio, quali biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, ostetriche, pediatri e psicologi.