Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.