Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. I casi accertati di infezione da corona virus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro, con prognosi di più di 40 giorni di malattia, non costituiscono illecito penale per il datore di lavoro che dimostra di aver adottato sul luogo di lavoro tutte le possibili procedure di prevenzione del contagio.