Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accordi con i quali le parti di contratti di mutuo o altri finanziamenti conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto concordano la sospensione e il differimento del pagamento delle rate in scadenza, il differimento della restituzione del finanziamento se previsto in unica soluzione, la proroga del contratto o la rinuncia alla facoltà di revoca da parte del soggetto finanziatore, sono esenti dall'imposta di bollo.