Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020».