Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni sanitarie per i cittadini italiani residenti all'estero attualmente sul territorio nazionale)
1. I limiti previsti all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 1o febbraio 1996 per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, sono sospesi per tutta la durata dell'emergenza.