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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.020. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
37.020.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 1.500 euro per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale.
  3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia con modalità che assicurino periodicità su base mensile.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria “Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».