Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 83, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale».