Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19, nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale sono sospesi dal 12 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020, salvo che il detenuto non vi rinunci.