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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.25. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
36.25.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) il preavviso di recesso di cui al comma 8 dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 è di 3 mesi, anche per i contratti in essere, se i gravi motivi sono riconducibili alla cessazione dell'attività dovuta alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19;
   b) le previsioni di cui all'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 sono applicabili per un quadriennio a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale, o di Enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
   c) il termine di giorni 90 di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge n. 392 del 1978 è sempre prorogato nel caso di accesso a garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati quale aiuto per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19 e non oltre 6 mesi rispetto al prevedibile pagamento;
   d) è applicabile il termine di 12 mesi riservato ai casi eccezionali di cui all'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 se le ragioni per le quali viene disposto il rilascio sono conseguenza del mancato pagamento del canone derivante dallo stato di emergenza del virus COVID-19;
   e) All'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo: «La procedura di rilascio è in ogni caso sospesa in presenza di garanzie prestate al conduttore dallo Stato, enti locali od altri soggetti pubblici o privati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus COVID-19».