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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.24. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
36.24.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia COVID-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'articolo 495 del codice di procedura penale, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.

  4-ter. Nelle procedure di cui all'articolo 495 del codice di procedura penale pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.