Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi da 12-bis a 12-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2020, n. 27, non si applicano alle udienze in cui si svolge attività istruttoria, per quelle in cui si tiene la discussione e per quelle in cui le parti intendono esercitare la facoltà di produzione documentale.