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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.079. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
35.079.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.