stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.0108. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
35.0108.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga e incremento detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    2) ai commi 1 e 2, le parole: «65 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    3) ai commi 1 e 2-bis, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»:
    4) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    5) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;
    6) al comma 2-bis le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021,2022,2023,2024 e 2025»;
    7) al comma 2-quater le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
    2) ai commi 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-septies, le parole: «96.000» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;
    3) al comma 1-bis e al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
    4) ai commi 1, 1-bis e 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
    5) Al comma 1-quater le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento» e le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    6) al comma 1-quinquies le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «105 per cento» e le parole: «85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «120 per cento»;
    7) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;
    8) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 121 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 538 milioni di euro per l'anno 2024, 934 milioni di euro per l'anno 2025, 1.225 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.305 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 1.248 milioni di euro per l'anno 2032, 1.016 milioni di euro per l'anno 2033, 755 milioni di euro per l'anno 2034, 495 milioni di euro per l'anno 2035 e 105 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.