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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.0100. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
35.0100.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l'anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nel limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.