Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali) – 1. Al fine di promuovere il termalismo nazionale e di valorizzarne il patrimonio e la cultura all'estero, anche nell'ambito dell'attuazione della mobilità sanitaria nell'Unione europea, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo prevede idonee iniziative quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando a tale fine anche l'apporto tecnico-organizzativo di aziende termali o di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, nonché di enti e associazioni pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. Sono altresì promossi progetti interregionali al fine di far conoscere il termalismo nazionale e la varietà delle sue offerte».