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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.08. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
32.08.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)1. Al fine di promuovere il termalismo nazionale e di valorizzarne il patrimonio e la cultura all'estero, anche nell'ambito dell'attuazione della mobilità sanitaria nell'Unione europea, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo prevede idonee iniziative quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando a tale fine anche l'apporto tecnico-organizzativo di aziende termali o di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione di istituzioni locali e nazionali, nonché di enti e associazioni pubblici e privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali. Sono altresì promossi progetti interregionali al fine di far conoscere il termalismo nazionale e la varietà delle sue offerte».