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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.062. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.062.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « l-quinquies): i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 –2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/685/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuate contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.