Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto donativo di dispositivi di protezione individuale)
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione emessa a seguito dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine, guanti, detergenti e filtranti, è stabilita nella misura del 4 per cento.
2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che gli acquisti del beni ceduti siano effettuati a titolo di erogazione liberale ad Enti, Onlus o Associazioni senza scopo di lucro nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e per la prevenzione e il contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 30) e aggiunto il seguente:
«30-bis) dispositivi di protezione personale individuale, mascherine, guanti, detergenti, filtranti».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.