Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 comma 1, e delle scuole paritarie».