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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.06. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.06.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 comma 1, e delle scuole paritarie».