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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.026. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.026.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Allo scopo di favorire la misura di contenimento del contagio del virus COVID-19 i filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE sono rilasciati a titolo gratuito in tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale in favore di ogni soggetto o nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro annui.
  2. Per i soggetti con redditi ISEE superiori ai 30.000 euro annui spetta una detrazione dall'IRPEF di una percentuale della spesa sostenuta pari al 19 per cento per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori dei Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.