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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.024. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.024.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali per natura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «esercenti attività d'impresa» sono sostituite con le seguenti: «che, in qualità di locatari, sono titolari di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo»;
   b) al comma 1, le parole: «relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite con le seguenti: «relativo ai mesi di marzo ed aprile 2020, di immobili strumentali per natura, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»;
   c) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta si applica anche alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, purché vi sia stata una riduzione del fatturato pari almeno il 50 per cento per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi della precedente annualità».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.500 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.