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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0142. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0142.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta.
  2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Le perdite di cui ai commi 1 e 2 non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.