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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0125. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0125.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.