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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0112. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
30.0112.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
   b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
   c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;
   d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;
   b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.