Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione del contributo straordinario Regione Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e misure di sostegno alle imprese in termini di accesso al credito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo straordinario di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso per il biennio 2020-2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.