Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
« 4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati al 31 dicembre 2020».