Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In deroga a altre disposizioni di legge, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati relativi a finanziamenti concessi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono interamente deducibili nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo del soggetto beneficiario per l'intera durata dei finanziamenti medesimi.