Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:
Art. 28-bis.
(Aiuto alla crescita economica)
1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e di favorire l'impiego di risorse utili agli investimenti, è incrementata l'aliquota di calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; pertanto, all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «all'1,3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6 per cento».