Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. Ai soggetti privati in difficoltà economica, che a causa dell'emergenza sanitaria in atto dimostrino di aver subito una riduzione del loro reddito mensile, gli istituti di credito e le società di credito al consumo provvedono, su richiesta dell'interessato, e per la durata dello stato di emergenza sanitaria, alla sospensione del pagamento delle rate del prestito personale o ad allungare la durata del piano di ammortamento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di compensazione a favore degli istituti di credito e delle società di credito al consumo che aderiscono alle misure di cui al comma 1.