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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.02. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
27.02.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Somministrazione delle vaccinazioni antinfluenzali in farmacia)

  1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici, le vaccinazioni antinfluenzali possono essere somministrate da medici ed infermieri, previa autorizzazione delle competenti aziende sanitarie locali, anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione delle vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. Al fine di garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie aperte al pubblico, le regioni si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.