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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.024. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
24.024.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Differimento di termini in materia di super ammortamento e iper-ammortamento)

  1. Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite massimo di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.