Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Proroga autorizzazioni amministrative)
1. Il termine di validità di tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e quelle relative all'esercizio di attività economiche, delle convenzioni urbanistiche, delle Autorizzazioni Ambientali Integrate (AIA) e delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o scadute dopo il 1o gennaio 2020, prorogato di tre anni.