Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni INAIL)
1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte».