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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.06. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
21.06.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica)

  1. Presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di misure finalizzate ad agevolare il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per i mesi di aprile e maggio adottate dalle regioni. Tali misure agevolative potranno prevedere riduzioni sugli importi da versare fino ad un massimo del 10 per cento per ciascun mese.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.