Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. I versamenti dovuti e incassati al 16 aprile nei confronti delle province e delle città metropolitane nonché la totalità dell'avanzo di amministrazione riferito alle annualità contabili 2018 e 1019 sono immediatamente utilizzabili senza ulteriori vincoli, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per le spese relative all'adeguamento delle infrastrutture informatiche degli immobili scolastici di competenza